Un ragazzo resta in classe a ricreazione con lo schermo girato. Non ride. Un compagno ha inoltrato una foto, o un vocale, o un nome messo in un gruppo che lui non ha scelto. Tu sei il docente. In corridoio qualcuno dice già «denuncia». Qualcun altro dice «sono ragazzi, passa». Nessuna delle due frasi è un metodo.

Il cyberbullismo non è «internet fa male» e non è ogni lite in chat. Nella ricerca una tradizione porta online tre criteri del bullismo: intenzione, ripetizione, squilibrio di potere. Vaillancourt, Faris e Mishna (2017) scrivono che online quei criteri sono difficili. L’intenzione si legge male senza il tono. Un atto solo può restare, perché il contenuto si può condividere e rivedere. La tecnologia stessa può creare lo squilibrio: anonimato, pubblico, marginalizzazione. Corcoran, Mc Guckin e Prentice (2015) aggiungono che non c’è una definizione condivisa, e che l’etichetta può essere stretta rispetto all’aggressione online. Non sono studi sulla prevalenza in Italia e non sono un protocollo per i docenti. La legge italiana, più sotto, non copia quei tre criteri. Restano tre fatti pratici, anche senza l’etichetta: il pubblico può essere largo, il contenuto resta, la giornata scolastica non chiude il caso alle 14.

Non ogni cattiveria è bullismo nel senso della legge. Nell’art. 1 della legge 29 maggio 2017, n. 71, il bullismo è l’aggressione o la molestia reiterate, idonee a provocare ansia, timore, isolamento o emarginazione. Il cyberbullismo, nello stesso articolo, è più largo e non chiede i tre criteri della ricerca: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione o trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, per via telematica, e anche la diffusione di contenuti online — pure su familiari — il cui scopo intenzionale e predominante sia isolare un minore o un gruppo, con un serio abuso, un attacco dannoso o la messa in ridicolo. Un insulto isolato, una lite tra pari, una battuta caduta male vanno visti per quello che sono. Gonfiare tutto a «cyberbullismo» produce panico e procedure storte. Minimizzare — «è solo un gruppo» — lascia solo chi sta subendo. Il lavoro dell’adulto è distinguere, in fretta e senza teatro. Un episodio grave si ferma anche se l’etichetta non è chiusa.

Il telefono in classe è un tema vicino, ma distinto: ne parliamo in smartphone a scuola. Qui non si tratta del divieto. Si tratta di che cosa fa la scuola quando un contenuto fa danno a una persona che il giorno dopo deve tornare in quell’aula.

Oltre la denuncia: che cosa fa la scuola per primo

La denuncia alle autorità non è il primo riflesso e non è l’unico. In molti casi il danno continua nel corridoio mentre gli adulti discutono di querele. Le prime mosse sono più sobrie, e si possono fare prima ancora di sapere come si chiamerà l’episodio.

  • Ascolta senza platea. Non chiedere di raccontare davanti alla classe. Non prendere il telefono come un trofeo. La persona che ha subito deve poter parlare senza diventare «quello che ha fatto la spia» prima ancora che tu abbia capito i fatti.
  • Metti in sicurezza l’ora successiva. Non rimandarlo nel gruppo, nel lavoro di squadra o nello spogliatoio come se nulla fosse, «così non si nota». Si nota. Chiedi che cosa gli serve per arrivare a fine giornata.
  • Conserva, non amplificare. Uno screenshot in una cartella della scuola, con data, serve. Lo stesso screenshot nel gruppo dei docenti, con un commento, è già un altro pubblico. Chi inoltra «per far vedere» allarga il danno.
  • Non leggere ad alta voce. Il contenuto offensivo non è materiale didattico. Ripeterlo in classe, anche per condannarlo, è un secondo giro di diffusione.
  • Non forzare un incontro subito. Le linee di orientamento del 2021 suggeriscono il colloquio individuale con chi ha subito e con chi ha agito; il colloquio insieme solo se le condizioni di consapevolezza lo consentono. Far incontrare le due parti solo se sono pronte e il team vede un pentimento reale. Il primo giorno, se chi ha subito non è al sicuro, l’incontro è un’altra esposizione. Non è codardia. È ordine.

Il quadro, senza fingere di essere il regolamento

In Italia la prevenzione e il contrasto di bullismo e cyberbullismo stanno nella legge 29 maggio 2017, n. 71, nel testo vigente, che include le modifiche della legge 17 maggio 2024, n. 70, in vigore dal 14 giugno 2024. L’art. 1 privilegia azioni formative ed educative e affida a chi esercita la responsabilità genitoriale l’orientamento a un uso corretto delle tecnologie e la vigilanza sull’uso. L’art. 4 chiede a ogni scuola, in autonomia e in conformità alle linee di orientamento, un codice interno e un tavolo permanente di monitoraggio, di recepire le linee nel regolamento — comprese le procedure — e di individuare fra i docenti un referente che coordini. L’art. 5, salvo che il fatto costituisca reato, prevede che il dirigente applichi le procedure delle linee, informi tempestivamente i genitori e promuova iniziative educative, anche con una mediazione di classe. Nei casi più gravi, oppure se le condotte sono reiterate, e comunque quando le iniziative educative non hanno prodotto esito, il dirigente riferisce alle autorità competenti. «Tempestivamente» riguarda l’informazione ai genitori, non un termine in ore per la denuncia.

Questo articolo non è una circolare e non sostituisce gli atti del tuo istituto. Non ti dice in quante ore, con quale modulo, né se «questo» caso va in questura. Le Linee di orientamento adottate con decreto prot. 18 del 13 gennaio 2021 indicano il docente referente e ritengono utile un Team Antibullismo e un Team per l’Emergenza. I docenti segnalano gli episodi al referente o al team. Negli episodi acuti la prima azione è orientata a proteggere chi ha subito. Se il comportamento ha rilevanza penale, le linee scrivono che la scuola deve segnalarlo all’autorità giudiziaria. Per le segnalazioni di cyberbullismo il dirigente informa tempestivamente la famiglia, sentiti i team. Le linee non prescrivono il sequestro del telefono. La nota del Ministero prot. 121 del 20 gennaio 2025 richiama le scuole a quelle procedure e agli obblighi dell’art. 4 come modificato. Non aggiunge un conteggio di ore. Se un testo online ti dà un minutaggio legale, sta indovinando. Tu apri il regolamento dell’istituto e parli con il referente e con il dirigente.

Due errori simmetrici. Trattare ogni episodio come un fascicolo penale, e paralizzarsi. Trattare ogni episodio come «roba da ragazzi», e non aprire nemmeno la procedura interna. La via di mezzo è noiosa ed è quella giusta: fatti, tutela di chi ha subito, intervento educativo su chi ha agito, famiglie informate con misura. Le autorità entrano nei casi più gravi o reiterati, quando l’educazione non ha esito, e — se il fatto ha rilevanza penale — con la segnalazione che le linee indicano come obbligo della scuola. La calma è il tono. Non è un rinvio di una settimana «per vedere se si calma da solo», mentre un contenuto continua a girare.

Chi ha subito, chi ha agito, chi ha inoltrato

Tre ruoli, tre lavori. Mescolarli in un «parliamone tutti insieme» è il modo più rapido per non proteggere nessuno.

Chi ha subito ha bisogno di essere creduto quanto basta per agire, senza un interrogatorio. Non chiedere «ma tu che cosa hai fatto per provocarli» come apertura. Non promettere «lo faccio sparire da internet entro oggi»: non è una promessa che un docente controlla. Prometti il prossimo passo vero: referente, famiglia, che cosa non dovrà affrontare da solo a ricreazione. Chiedi anche che cosa non vuole che tu faccia. A volte la paura più grande è il modo in cui gli adulti rilanciano.

Chi ha agito non è un mostro da esibire e non è un dettaglio. L’intervento educativo — capire che cosa ha fatto, che pubblico ha creato, che cosa deve smettere subito — è parte del contrasto, non un optional buonista. La sanzione disciplinare, se il regolamento la prevede e se è proporzionata, può stare nel quadro. Il teatro della gogna no: non educa, e spesso sposta l’aggressione dove non vedi, su un altro account, in un altro gruppo.

Chi ha inoltrato ha fatto volume. Una foto che gira non è «solo un inoltro». In classe, senza nomi se il caso è aperto, si può dire una cosa concreta: inoltrare è partecipare. Serve una regola corta, ripetuta, e adulti che non inoltrano a loro volta «nel gruppo dei prof, così lo vedete».

Le famiglie si avvisano con i fatti che la scuola può dire, non con la ricostruzione del corridoio. La famiglia di chi ha subito non deve scoprirlo dai social. La famiglia di chi ha agito non deve scoprirlo da un’umiliazione pubblica. Il dirigente, o chi il regolamento indica, tiene questo passaggio. Il singolo docente non apre un processo parallelo su una chat tra colleghi. Tre versioni della stessa ora producono tre famiglie che non si fidano della quarta.

Che cosa non fare, anche se sembra deciso

Il panico ha un repertorio. Conviene riconoscerlo prima di usarlo.

  • Il sequestro spettacolo. Segui la policy della scuola sui telefoni. Improvvisare un sequestro in mezzo all’aula, con il contenuto ancora aperto sullo schermo, mostra il danno a tutti. Sembra fermezza. È diffusione.
  • Il post della scuola. Una storia sull’account dell’istituto che allude al caso, anche «senza nomi», spesso rende identificabile chi non voleva esserlo. La condanna pubblica non è tutela.
  • La punizione di tutta la classe perché «nessuno parla». Produce omertà, non responsabilità. Chi sa qualcosa impara a non dirla a te.
  • Il «sono entrambe le parti» quando c’è un bersaglio chiaro e un contenuto che continua a girare. I conflitti tra pari esistono. Non tutti gli episodi sono simmetrici. Guardare i fatti non è schierarsi per tifo.
  • L’invito a ignorare come unica mossa. Ignorare un gruppo può essere una tattica del ragazzo, non un piano della scuola. La scuola ha altro da fare: fermare la diffusione nel suo perimetro, sostenere, attivare chi è previsto dagli atti interni.

C’è un caso in cui la prudenza diventa più stretta. Se il contenuto riguarda immagini intime di un minore, non aprirlo «per verificare» in un giro di colleghi, non salvarlo sul telefono personale, non chiedere di «rivederlo». Segnala subito a chi è tenuto a gestire il caso. La curiosità adulta non è diligenza. È un altro rischio, e va chiuso per primo.

Un ordine per le prossime due ore

Non è il regolamento. È la sequenza, in attesa del referente, per non peggiorare l’ora.

  1. Porta la conversazione fuori dal pubblico. Una frase: «Non ne parliamo qui. Vieni con me, lo vediamo con calma».
  2. Chiedi che cosa è online adesso e chi altro lo ha. Non chiedere di umiliarsi. Chiedi i fatti che ti servono per fermare il giro in classe.
  3. Fai conservare una copia in un canale scolastico, non personale. Se non sai quale, il referente lo sa. Nel dubbio, non moltiplicare i tuoi invii.
  4. Avvisa il referente e il dirigente nello stesso giorno, non «se ricapita».
  5. Accordati su chi chiama la famiglia. Uno solo. Non tre versioni della stessa storia.
  6. Il giorno dopo, in classe, una regola sull’inoltro. Senza nomi. Poi si torna al programma: il caso non diventa lo spettacolo della settimana.

Se hai visto il giro senza essere il docente di quella classe, il lavoro non cambia: non rilanciare, non interrogare in pubblico, un passaggio solo a chi coordina. Lo stesso vale per chi educa fuori dall’aula. Il gruppo degli altri genitori non è un canale scolastico. È un feed con i nomi veri.

Fare meno rumore, fare il passo

Oltre la denuncia c’è il lavoro che la scuola sa fare se non va in panico: ascoltare fuori dalla platea, non rilanciare il contenuto, aprire la procedura che esiste già, tenere distinti chi ha subito e chi ha agito, dire alle famiglie una versione sola, educare chi inoltra.

Se oggi sei il docente in classe, il passo non è un post e non è una sentenza. È una frase a bassa voce, un referente avvisato, uno screenshot che non viaggia nel tuo telefono personale. Il resto sta nel regolamento e nelle linee dell’istituto. Aprili. Non improvvisarli, e non aspettare che il corridoio decida al posto tuo.